domenica 18 gennaio 2015

LA REGIONE PUGLIA IMPUGNA LO SBLOCCA ITALIA PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE

Pubblichiamo la delibera di Giunta Regionale n. 3 del 08/01/2015 relativa all'impugnazione presso la Corte Costituzionale di alcuni degli artt. dello Sblocca Italia tra cui il 37 ed il 38 riguardanti, nello specifico, le autorizzazioni alla ricerca ed all'estrazione d'idrocarburi e gas da terra e mare. 

In attesa delle riflessioni del Coordinamento No Triv nazionale anche sui ricorsi presentati dalle altre Regioni, come Coordinamento No Triv - Terra di Bari invitiamo tutti gli interessati a leggere e ad approfondire questo atto pubblico, che rappresenta solo un primo passo, nonostante l'assenza al suo interno, di una presa di posizione verso gli artt. 35 e 36 dello stesso Sblocca Italia, come evidenziato oggi dal Comitato spontaneo contro l'inceneritore di Borgo Tressanti.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE


Codice CIFRA: AVV/DEL /2015/


OGGETTO: Cont. 1334/14/TG. Corte Costituzionale. Impugnazione in via principale. Regione Puglia c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 133 del 12/9/2014, convertito in legge, con modificazioni, con la L. n. 164/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’11/11/2014. Conferimento incarico agli Avvocati Alfonso Papa Malatesta, legare esterno, e Vittorio Triggiani, Coordinatore dell’Avvocatura della Regione Puglia.

Il Vice Presidente, esercitando le prerogative di cui all'art. 43, comma 2, dello statuto, stante l'assenza del Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue. Il decreto legge n. 133/2014, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’11/11/2014, contiene talune disposizioni che si pongono in contrasto con le norme costituzionali sotto i seguenti profili;

- Art. 1, per violazione delle competenze legislative della Regione in materia di “grandi reti di trasporto e di navigazione” e in materia di “governo del territorio”, nonché per violazione dell’art. 117, 3° comma, e delle competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarietà ex art. 118, 1° comma, Cost., ponendosi altresì in contrasto con i principi sanciti dalla sent. n. 303 del 2003 della Corte Costituzionale, in particolare in relazione ai seguenti profili:

  • commi 2 e 4, nella parte in cui dispongono che all’approvazione dei progetti relativi alla tratta ferroviaria Napoli-Bari provveda il Commissario individuato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, senza prevedere che la Regione, specificamente interessata dalla singola opera, sia in tutti i casi parte necessaria del procedimento decisionale;
  • comma 10-bis, in quanto attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di redigere il Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria, documento nel quale sono individuate “le linee ferroviarie da ammodernare” sia per il settore delle merci sia per il trasporto dei passeggeri, senza la necessaria acquisizione dell’intesa con ciascuna Regione interessata;
  • comma 11, in quanto prevede l’approvazione dei “contratti di programma sottoscritti dall’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale”, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza che la Regione specificamente interessata dal singolo intervento sia parte necessaria del procedimento decisionale;
- art. 17, comma 1, lett. b), per violazione degli artt. 3, 1° comma, 117, 3° comma, e 118, 1° e 2° comma, Cost., nella parte in cui pone una disciplina dettagliata e autoapplicativa che non consente alcuno spazio di manovra al legislatore regionale in ordine ai titoli abilitativi, nonché nella parte in cui comprime rigidamente e irragionevolmente le funzioni amministrative dei Comuni, determinando altresì una violazione pel principio di eguaglianza-ragionevolezza, dal momento che pone una normativa uniforme per tutto il territorio nazionale che impedisce di tenere conto delle peculiarità di ciascuna realtà territoriale regionale e locale.;

- art. 17-bis, per violazione dell’art. 117, 2°, 3° e 6° comma Cost., in quanto: a) attribuisce la qualifica di “livello essenziale delle prestazioni” ad un intervento normativo che non può in alcun modo essere ricompreso in tale categoria; b) autorizza l’intervento tramite fonte regolamentare in un ambito di competenza concorrente tra Stato e Regioni quale è quello del “governo del territorio”. 

-art. 37, comma 2, lettere a) e c-bis), per violazione degli artt. 3, 1°comma, 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost., nella parte in cui prevede l’acquisizione dell’intesa con la Regione interessata solo per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle “infrastrutture lineari energetiche” di cui al comma 2 dell’art. 52-quinquies del D.P.R. 327/2001, e non anche per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall’esterno, per le «operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti» e per le relative «opere connesse»; 

-art. 38, con riferimento ai seguenti profili:
  • comma 1-bis, per violazione degli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost., nella parte in cui attribuisce al solo Ministero dello Sviluppo Economico il compito di predisporre un piano “delle aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale” senza l’acquisizione dell’intesa con ciascuna Regione interessata, e non risultando sufficiente al riguardo l’acquisizione dell’intesa con la Conferenza unificata;
  • comma 4 dello stesso articolo, che prevede, nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, la trasmissione da parte della Regione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello Sviluppo Economico”. In tale procedura si ravvisa un meccanismo sostitutivo dello Stato nelle competenze regionali in violazione dell’art. 120, 2° comma, Cost., in quanto si attribuisce l’esercizio di un potere sostitutivo straordinario ad un organo diverso dal Governo nel suo complesso, e in quanto la procedura prevista non rispetta il principio di leale collaborazione;
  • comma 6, lett. b), nella parte in cui prevede per il rilascio del titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, la necessarietà dell’intesa con la Regione solo ove dette attività debbano svolgersi sulla terraferma e non anche nel mare continentale, in violazione dell’art. 3, 1° comma, 117, 3° comma e 118, 1° comma, Cost.;
  • comma 10, per violazione degli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che al fine di “tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale”, il Ministero dello sviluppo economico possa autorizzare “per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti”, previa acquisizione di un mero parere della Regione interessata, anziché di una intesa con la medesima, in quanto si tratta di funzioni amministrative avocate in sussidiarietà dallo Stato in materie di competenza legislativa concorrente.


Si reputa, pertanto, necessario promuovere impugnazione in via principale dinanzi alla Corte  Costituzionale avverso le citate disposizioni. -Si ritiene, altresì, di affidare l’incarico difensivo agli Avvocati Alfonso Papa Malatesta, legale esterno, e Vittorio Triggiani, Coordinatore dell’Avvocatura Regionale. (Valore della controversia: eccezionale rilievo, in considerazione dell'interesse sostanziale perseguito dall'Amministrazione, dalla complessità e molteplicità delle questioni poste, dell'inerenza dell'impugnativa a varie disposizioni totalmente autonome e distinte di un medesimo provvedimento legislativo, con conseguente maggiorazione del 50% dei parametri massini relativi alle cause di valore indeterminabile dinanzi alla Corte Costituzionale; Settore di Spesa: Reti e Infrastrutture).

COPERTURA FINANZIARIA 
ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i._

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, inerente alle sole competenze professionali del legale esterno, pari a € 22.838,40 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.
L’acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 7.300,00, IVA e CAP inclusi.
All’impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell’acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011). L'Avvocato Coordinatore ha rinunciato al pagamento di qualsiasi compenso. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dal Vice Presidente; 
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Avvocato Coordinatore; 
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
  1. di impugnare in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale il D.L. n. 133 del 12/9/2014, come convertito, con modificazioni, con l. n. 164/2014, nelle parti indicate in epigrafe e conferire il mandato difensivo agli Avvocati Alfonso Papa Malatesta, del foro di Roma, e Vittorio Triggiani Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
  2. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell’acconto, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
  3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

IL SOTTOSCRITTO ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATOGLI, E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DALLO STESSO PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA G.R., E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

L’Avvocato Coordinatore (Avv. Vittorio Triggiani) 

IL VICE PRESIDENTE (Prof.ssa Angela Barbanente)



Fonti:

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